IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampanti  conformi  ai modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto l'art. 8, primo comma, secondo periodo, dello stesso decreto
presidenziale che fissa al 31 ottobre  il  termine  di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di approvazione dei modelli di
dichiarazione di cui all'art. 78,  comma  10,  primo  periodo,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   Visti  i  commi  da  10  a  24  dell'art. 78 della citata legge 30
dicembre 1991, n. 413,  che  disciplinano  le  modalita'  che  devono
essere   osservate   dai   datori  di  lavoro,  dagli  enti  eroganti
trattamenti pensionistici e  dai  centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale  per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai  pensionati  che  intendono
avvalersi della loro assistenza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge  30
dicembre 1991, n. 413;
   Visto   l'art.  5  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  330,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  1994,  n.  473,
che  ha  introdotto  modifiche  all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  all'art.  78  della
menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei  modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica,
delle dichiarazioni in  modo  che  siano  assicurate  la  conformita'
strutturale  dei modelli con quelli approvati con il presente decreto
e  la  loro  compatibilita'  con  le  necessita'   gestionali   della
liquidazione delle imposte;
   Ritenuta  inoltre  l'opportunita'  di  stabilire il contenuto e le
caratteristiche  tecniche  dei  supporti  magnetici   relativi   alle
comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra
indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al
successivo  comma  5  dello stesso articolo 15 e alla indicazione dei
dati relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione  dei
sostituti d'imposta;
   Ritenuta   infine  l'opportunita'  di  fornire  gli  schemi  della
modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Sono approvati gli annessi modelli  730  base,  730-1,  730-2,
730-3,  730-4,  730-5,  730-6  e la busta per la consegna del modello
730-1 (allegato A), concernenti la dichiarazione unica  agli  effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e del contributo al
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  le  comunicazioni  relative
all'assistenza  fiscale  da  prestare  nell'anno  1995  ai lavoratori
dipendenti e pensionati.
   2.   Per la  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  modello  730-4
effettuata  mediante  supporti  magnetici  devono essere osservate le
specifiche tecniche stabilite nell'allegato B.
   3.  Il modello 730-5, da utilizzare per la  consegna  del  modello
730-4  realizzato  su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere
prodotto in duplice esemplare e puo' essere costituito  anche  da  un
tabulato  a  stampa, purche' contenente tutte le indicazioni previste
da modello stesso.
   4.  Per la stampa dei modelli deve  essere  utilizzato  il  colore
nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).